VADEMECUM FUTSAL 2020/21

04-07-2020 09:41 -

Al fine di migliorare la comunicazione tra gli uffici del Comitato Regionale Veneto e le Società, nonché assicurare la puntuale ed esatta evasione delle pratiche, si invitano le Società - che inviano richieste a mezzo posta elettronica - ad indicare sempre al termine della richiesta (come fosse una firma) la denominazione e la matricola della Società. In mancanza di tale dato fondamentale, non siamo nella condizione di poter intervenire nel portale web. Inoltre, nel caso di pratiche che riguardino nominativi specifici di calciatori, dirigenti o tecnici, dovrà essere sempre indicato nel testo del messaggio il nominativo esatto del calciatore, dirigente o tecnico ed il relativo numero di pratica per cui si richiede assistenza.

Art. 32 delle NOIF - svincolo per decadenza del tesseramento (25° anno di età)
Si può chiedere di essere inserito nelle liste di svincolo per decadenza del tesseramento, avendo raggiunto i limiti di età (25 anni compiuti) previsti dall'Art 32 Bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo.
Per il modulo svincolo dopo il 25° anno di età (art. 32 Noif) > clicca qui <

Art. 107 delle NOIF - Tesseramento - Liste di Svincolo Collettive LND
Riteniamo fondamentale ricordare alle Società affiliate che da oggi 1° luglio fino a lunedì 20 luglio (ore 19.00) è il periodo concesso per poter svincolare i giocatori tesserati con vincolo LND. Rammentiamo che ogni Società potrà creare e de materializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo. La data di decorrenza è quella determinata dall'apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo. Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo” riportante l'elenco dei propri calciatori svincolati (una volta che il documento è reso “definitivo” non può essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del legale rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione del documento. Soltanto in questo momento saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l'elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale. Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta. Ricordiamo che l'eventuale “aggiornamento di posizione di tesseramento” dell'atleta svincolato, avverrà solo dopo la fine del periodo degli svincoli.

Art. 109 delle NOIF - svincolo per inattività sportiva LND
Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
Per il modulo svincolo per inattività sportiva LND (art. 109 delle NOIF) > clicca qui <

Art. 118 delle NOIF - Tesseramento - Svincolo Giocatori in Variazione
Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118. Si ricorda che l'atleta che volesse annullare definitivamente il “vincolo” in variazione deve, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società. Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell'attività) e non riesce a svincolarlo poiché non compare nel tabulato degli svincoli. A tal proposito la Società, e solo per questo tipo di casistica, deve provvedere a chiedere lo svincolo all'Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto. L'istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di art.118, deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato; infine deve essere spedita tramite mail all'indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
Si ricorda che il periodo per svincolare gli atleti termina lunedì 20 luglio (ore 19,00).

Tesseramento - Annullamento Pratiche LND / SGS
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e/o SGS resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione provinciale / locale, devono farne richiesta per posta elettronica o “apertura segnalazione” nel portale delle Società. Ricordiamo che se l'annullamento è riferito ad una pratica di tesseramento LND l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare la richiesta è (vecalcio.tesserati@figc.it), mentre se l'annullamento è riferito ad una pratica di tesseramento SGS l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare la richiesta dovrà essere quello della Delegazione provinciale di pertinenza. Per ultimo si evidenzia che nella richiesta dovrà essere sempre indicato il nominativo dell'atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567). Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase.

STATUS

“Status 20” (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO
§ La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il 31 gennaio 2020 utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it.
§ Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati
§ Il tesseramento avrà validità annuale
§ Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. L'impiego dell'atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.
SE MINORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
§ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore / calciatrice dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. L'impiego dell'atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel
tabulato calciatori dilettanti. La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

“Status 70” (Comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO
§ La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il 31 marzo 2020 se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 29 Maggio 2020) se l'atleta è minorenne, utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it
§ Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati
§ Il tesseramento avrà validità PLURIENNALE
§ Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
L'impiego dell'atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.
SE MINORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
§ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore / calciatrice dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. L'impiego dell'atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel
tabulato calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

“Status 71” (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO
§ La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il 31 marzo 2020 se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 29 Maggio 2020) se l'atleta è minorenne, utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it
§ Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati
§ Il tesseramento avrà validità ANNUALE nel caso l'atleta abbia permesso di soggiorno LIMITATO.
§ Il tesseramento avrà validità PLURIENNALE nel caso l'atleta abbia permesso di soggiorno ILLIMITATO
§ Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. L'impiego dell'atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti
SE MINORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
§ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore / calciatrice dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale L'impiego dell'atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel
tabulato calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

“Status 80” Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale
§ La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il 31 marzo 2020, utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:
Calciatori extracomunitari
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. L'impiego dell'atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.
Calciatori comunitari
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità. L'impiego dell'atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

Rientro in Italia di calciatori Italiani TESSERATI precedentemente per Federazione estera con anagrafica presente in archivio FIGC
La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il 31 Marzo 2020 se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2020) se l'atleta è minorenne utilizzando il portale web https://portaleservizi.figc.it
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§ Certificato di residenza in corso di validità.
§ Copia di un documento di identità
§ Dichiarazione dell'atleta che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza. L'impiego dell'atleta sarà subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento Centrale, visibile sempre sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

Calciatori nati all'estero ed in possesso di cittadinanza Italiana e MAI TESSERATI per Federazione estera – primo tesseramento per la F.I.G.C.
La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il 31 Marzo 2020 se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2020) se l'atleta è minorenne, utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§ Certificato di cittadinanza.
§ Copia di un documento di identità
§ Attestazione dell'atleta nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

Variazione di “status” per calciatori Extracomunitari e Comunitari TESSERATI O MENO PER SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza Italiana non acquisita alla nascita.
La variazione di tesseramento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND mediante
mail all'indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§ Certificato di cittadinanza.
§ Copia di un documento di identità
§ Dichiarazione del calciatore attestante l'eventuale convocazione o meno in rappresentative nazionali estere.

Primo Tesseramento Atleti Stranieri Minori “IUS SOLI SPORTIVO” art.10
I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio
italiano - da un periodo antecedente al decimo anno di età - possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle
procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che hanno presentato tale richiesta.
A seguito di quanto sopra descritto, si evidenzia che all'atto del tesseramento le Società devono presentare,
oltre al modulo di tesseramento, un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore è nelle condizioni previste dalla Legge in oggetto.
Per una maggiore chiarezza riportiamo uno schema molto semplice per la consegna della documentazione
Richiesta tesseramento per la LND:
la pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto mediante la
procedura di dematerializzazione, utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it, che lo autorizzerà con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.
Richiesta tesseramento per il SGS:
la pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa mediante la procedura di dematerializzazione utilizzando il
portale web https://iscrizioni.lnd.it
La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza dei documenti, provvederà a comunicare all'Ufficio
Tesseramento del C.R. Veneto la regolarità della pratica per la convalida definitiva.
Nel caso la pratica fosse incompleta, la Delegazione provvederà a segnalare l'errore direttamente nel
portale della Società permettendo alla stessa di visualizzare l'errore in tempo reale. Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.l.G.C. Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonché la competenza della Commissione Minori della F.l.G.C.
per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorché residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.

Primo Tesseramento Atleti Stranieri Minori art.18 Legge di Bilancio
Tale dispositivo consente ai calciatori minori stranieri di tesserarsi senza alcuna aggiunta di ulteriori documenti rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.
La regola vale solo nel caso in cui risultino iscritti da almeno 365 giorni continuativi ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. (Istituti scolastici pubblici o paritari)
In sintesi, la Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.


Fonte: Nicola Cecchinato